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Affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenze
L’articolo 1, comma 127 della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, così come modificato dall’articolo 3, comma 54, della Legge 24 dicembre 2007, n° 244, prevede che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione sociale dell’incarico e dell’ammontare erogato. Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 3, comma 18 della Legge 24 dicembre 2007, i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’Amministrazione stipulante.
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